Con la conversione in legge n. 77/2020 del D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” è stato soppresso il comma 1 dell’art. 81 del Decreto stesso, il Durc rientra tra i certificati che, se aventi scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale 29 ottobre 2020). In materia di DURC è intervenuto anche il D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” che esclude la possibilità di utilizzare i Durc prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici indicate nella norma stessa (art. 8, comma 10). In tali casi, pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di Durc secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.