La circolare Min. Economia e Finanze n. 1/DF del 18 marzo 2020 ha fornito precisazioni sull’IMU in vigore dal 1° gennaio 2020 (co. da 738 a 782 dell’art. 1 della L. 160/2019).
Tra le altre cose, è stato chiarito che:
– la prima rata dell’IMU per l’anno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Se l’immobile è stato acquistato nel corso dell’anno 2020, il contribuente può, in alternativa, non versare nulla oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019;
– per i fabbricati strumentali, nel 2019 esenti da IMU ma assoggettati a TASI, per il versamento della prima rata 2020 si deve applicare l’aliquota base dello 0,1%;
– la casa coniugale assegnata ad un coniuge in sede di separazione legale non può essere assimilata all’abitazione principale in assenza di figli;
– le aree fabbricabili di pertinenza del fabbricato possono essere considerate pertinenze ai fini IMU solo nel caso in cui le stesse risultino accatastate unitariamente al fabbricato, anche mediante “graffatura”;
– nel caso di risoluzione dei contratti di leasing, il soggetto passivo è il locatario fino alla formale risoluzione del contratto stesso a prescindere dalla riconsegna del bene.