Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2086 co. 2 c.c., costituisce preciso dovere dell’amministratore l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
In merito si rileva che la Corte d’Appello di Venezia, nel provvedimento del 29 novembre 2022, ha stabilito che l’amministratore che non struttura la società con adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili integra una grave irregolarità gestoria che può costituire oggetto di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.