Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01284 del 5 febbraio 2020 , il Ministro dello Sviluppo economico ha escluso una riapertura dei termini per consentire alle imprese, che non abbiano provveduto, di nominare i sindaci e i revisori (art. 379 del DLgs. 14/2019), attesa l’evidente “iniquità sotto il profilo concorrenziale delle imprese che hanno rispettato il termine di adempimento rispetto a quelle che, invece, lo hanno disatteso”.
In mancanza della nomina degli organi di controllo, tuttavia, le nuove norme sulla crisi d’impresa consentono agli uffici del Registro delle imprese di verificare l’eventuale superamento degli indici di crisi da parte delle imprese e di informare il tribunale affinché questo si sostituisca all’inerzia degli organi sociali, nominando d’ufficio il sindaco o il revisore.
Allo scopo di consentire un’applicazione progressiva del sistema dell’allerta, inoltre, è stato confermato quanto indicato dallo schema di DLgs. recante disposizioni integrative e correttive del DLgs. 14/2019, che prevede una proroga degli obblighi di segnalazione al 15 febbraio 2021 per le imprese non obbligate alla nomina dell’organo di controllo. Ciò consentirà alle imprese più piccole di adottare le necessarie misure organizzative.