Nella sentenza n. 12332 del 9 maggio 2019, la Corte di Cassazione ribadisce che l’art. 26 del TUIR, ove prevede che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei proprietari degli immobili, “indipendentemente dalla percezione”, prescinde dalla causa concreta della mancata percezione, operando, quindi, con riferimento ai redditi da locazione, sia nel caso di morosità (salva l’eccezione in caso di convalida di sfratto per l’immobile abitativo) che in caso di usurpazione.
Nel caso di specie, uno dei proprietari affermava di non essere stato al corrente della locazione stipulata dal solo altro comproprietario e dalla quale egli non aveva mai percepito alcun reddito.
La Corte di Cassazione ritiene che anche il proprietario “usurpato” debba dichiarare e corrispondere le imposte sui redditi da locazione, come imposto dall’art. 26 del TUIR, atteso che la natura del reddito fondiario è legata alla sola titolarità del diritto reale, a prescindere dalla percezione del canone.