È sanzionabile il datore di lavoro che corrisponde in contanti la retribuzione ai lavoratori richiedenti asilo in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno. Anche nel caso di occupazione di detti lavoratori, infatti, vige l’obbligo di corrispondere la retribuzione secondo le modalità tracciabili previste dall’articolo 1, comma 913, della Legge n. 205/2017. Questo il chiarimento fornito dall’Ispettorato Nazionale del lavoro con la nota protocollo n. 5293 del 5 giugno 2019, alla luce delle indicazioni fornite ai propri associati dall’Associazione Bancaria Italiana. L’ABI, in effetti, con propria lettera circolare del 19 aprile scorso, indirizzata agli Istituti bancari, ha ammesso l’apertura di conto corrente intestato ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio di cui all’art. 4, comma 3, del citato D.Lgs. 142/2015 e al codice fiscale, ancorché solo numerico, agli stessi rilasciato.