Il DLgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ha introdotto il procedimento di allerta volto ad intercettare tempestivamente la crisi e ad intervenire prima che essa si traduca in insolvenza irreversibile, salvaguardando la continuità aziendale.
Gli obblighi di segnalazione della crisi gravano, da un lato, sugli organi di controllo societari, sul revisore contabile e sulla società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni ex art. 14 del DLgs. 14/2019, e, dall’altro, sui “creditori pubblici qualificati”, ossia l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della riscossione ex art. 15 del DLgs. 14/2019.
Per l’Agenzia delle Entrate e per l’INPS l’obbligo di segnalazione è posto a pena di inefficacia del titolo di prelazione sui crediti dei quali sono titolari, mentre per l’Agente della riscossione l’obbligo è posto a pena di inopponibilità del credito “per spese ed oneri di riscossione”.