Con il provvedimento prot. n. 239129 del 28 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative dell’art. 54-bis.1 del DPR 633/1972, inserito dall’art. 1, comma 111, lett. a), della L. 199/2025. In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’AdE liquida l’imposta anche con procedure automatizzate, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e dei versamenti eseguiti. Le risultanze sono comunicate via PEC all’indirizzo INI-PEC o al domicilio digitale speciale e rese disponibili, con prospetto analitico delle fatture e dei corrispettivi considerati, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. Entro sessanta giorni dal ricevimento il contribuente può segnalare dati non considerati alla Direzione Provinciale competente, oppure versare con modello F24 le somme dovute, beneficiando della sanzione ridotta a un terzo (rispetto al 120% dell’imposta) e degli interessi al 3,5% in luogo del 4%. In mancanza di pagamento, imposta, sanzione in misura piena e interessi sono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.