Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4745/2020, ha chiarito cosa si intenda con la formula “fatti salvi i diritti dei terzi” con cui viene rilasciato un permesso di costruire.Tale formula non impone all’amministrazione comunale di effettuare accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile, o di verificare l’inesistenza di servitù o altri vincoli reali che potrebbero limitare l’attività edificatoria dell’immobile, dato che il permesso di costruire è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l’attività edilizia.Quanto sopra, tuttavia, trova un limite nei casi in cui il Comune sia a conoscenza che il diritto di chi richiede il titolo abilitativo è contestato.