La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 535 del 14 gennaio 2021 ha stabilito che il contratto di leasing relativo a un fabbricato o a un’area fabbricabile comporta il trasferimento all’utilizzatore della disponibilità economica dell’immobile ed è, pertanto, equiparabile all’acquisto di beni e non all’acquisizione di servizi.
Pertanto, il regime di non imponibilità IVA derivante dall’utilizzo del plafond , da parte dell’esportatore abituale, non è applicabile, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.