Con la risposta ad interpello n. 208/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle plusvalenze su immobili ricevuti parzialmente per successione e oggetto di interventi agevolati con Superbonus. In base all’art. 67, comma 1, lettera b-bis del TUIR, la plusvalenza imponibile si applica solo sulla quota non acquisita per successione.
Nel caso specifico, un immobile detenuto per il 50% tramite compravendita e per il 50% per successione, oggetto di interventi Superbonus su parti comuni, sarà tassato solo per la quota acquistata (50%). La plusvalenza si calcola sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto, esclusa la parte ereditata.
Rimane valida la possibilità di optare per l’imposta sostitutiva del 26%, secondo l’art. 1, comma 496 della legge 266/2005.