Con la risposta a interpello n. 158 del 10 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate affronta la cessione di quote di un immobile oggetto di interventi Superbonus 110% eseguiti e pagati integralmente da uno solo dei comproprietari. Sul piano dell’imponibilità, la plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. b-bis), del TUIR opera pro quota: resta esclusa la sola porzione acquisita per successione, mentre restano imponibili le quote pervenute a titolo oneroso, confermando l’impostazione della circolare n. 13/E del 2024 e della risposta n. 208/2024, secondo cui la plusvalenza si realizza a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi. Quanto alla determinazione del costo ex art. 68 del TUIR, qualora il prezzo di acquisto o il costo di costruzione non sia documentabile è ammesso l’utilizzo del valore risultante da perizia giurata redatta da tecnico abilitato (risposta n. 86/2026), rivalutato secondo l’indice ISTAT FOI solo per gli immobili posseduti o costruiti da oltre cinque anni. Il chiarimento di maggiore rilievo operativo riguarda i costi inerenti: il cedente che non ha sostenuto alcuna spesa per gli interventi agevolati non può incrementare il proprio costo fiscalmente riconosciuto con gli oneri pagati dall’altro comproprietario, nemmeno per la parte non coperta dalla detrazione. Resta ferma la facoltà di optare per l’imposta sostitutiva del 26% ex art. 1, comma 496, della L. 266/2005.