Il Dl 77/2021 convertito dalla legge 108/2021, ha prorogato a tutto il 2023 (già rinviato al 2021, con Dl 83/2020), la disposizione dell’articolo 1, comma 4, del Dl 32/2019, tale norma consente alle pubbliche amministrazioni di avviare la progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, tuttavia la Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia con al deliberazione 270/2021 avverte che “la possibilità di avviare le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell’opera nella sua interezza, deve avvenire nel rispetto di alcune regole di carattere generale, non oggetto di disapplicazione, da parte del legislatore”.
Le regole che dovranno rispettare le pubbliche amministrazioni sono 3:
- l’affidamento degli incarichi di progettazione deve trovare apposita copertura nei documenti contabili dell’ente
- il conferimento degli incarichi esterni deve rispettare il principio di autosufficienza dell’amministrazione (autorganizzazione della Pa), che impone il potere/dovere del datore di lavoro pubblico di utilizzare le proprie risorse umane e solo qualora non disponibili può affidare l’incarico a progettisti esterni;
- l’incarico di progettazione, pur dotato dell’adeguata copertura finanziaria, non sia fine a stesso, con le conseguenze erariali che ciò potrebbe comportare, ma è necessario che sia strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale, aventi una probabile e ragionevole fattibilità sia in termini tecnici che finanziari.
Ricordiamo che la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di avere una progettazione definitiva è spesso una condizione di accessibilità a bandi di finanziamento Statali, Regionali o anche Europei, l’assenza di progetti è uno dei punti critici della possibilità di attuare il PNRR.