Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei contribuenti che svolgono attività con gli ISA (Novità del DL 34/2019 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2019)

Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei contribuenti che svolgono attività con gli ISA (Novità del DL 34/2019 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2019)

Con la risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la proroga al 30 giugno 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (art. 12-quinquies co. 3 – 4 del DL 34/2019 convertito) si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:- applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.