L’art. 12-quinquies del DL n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “decreto crescita”), inserito in sede di conversione, ha previsto la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:- che scadono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019;- a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro.Possono beneficiare della proroga anche:- i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo d’imposta (soggetti “non solari”):- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.La proroga dovrebbe estendersi anche: – ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro;- ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.In sede di conversione del “decreto crescita” è stato inoltre disposto il differimento, a regime, del termine di trasmissione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;- dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.