Provvedimento di sospensione nei casi di attività non differibili

Provvedimento di sospensione nei casi di attività non differibili

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la del 7 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14, D.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
La nuova formulazione normativa prevede, a differenza del testo previgente, l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo, salvo che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
L’INL informa che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)”.
La valutazione del suddetto rischio deve essere effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo e la decisione della mancata adozione del provvedimento di sospensione deve essere accuratamente motivata.