Il DL “crescita” modifica in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall’art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017.
In particolare, viene stabilito che:
– l’obbligo di informativa deve essere adempiuto, da parte degli enti non commerciali, mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali, “entro il 30 giugno” di ogni anno;
– gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”;
– gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa;
– i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;
– l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi, non sono da parte delle imprese, ma anche da parte degli enti non commerciali;
– rimane fermo il limite di 10.000,00 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione.