PUBBLICATO IL DM CON LE RILEVAZIONI DEGLI AUMENTI PREZZI 1° SEMESTRE 2021

PUBBLICATO IL DM CON LE RILEVAZIONI DEGLI AUMENTI PREZZI 1° SEMESTRE 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre scorso, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 novembre 2021, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre 2021.

Pertanto, in conformità a quanto statuito dall’articolo 1-septies, del DL 25 maggio 2021, n. 73 – cd. “Sostegni-bis” – a partire dalla data di ieri (giorno di pubblicazione in Gazzetta del DM) dovranno conteggiarsi i 15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione, che, quindi, avranno come termine finale l’8 dicembre pv.

Al riguardo, considerata la natura festiva di tale termine, dovrebbe trovare applicazione il principio generale del suo automatico slittamento al primo giorno lavorativo utile (ossia al 9 dicembre 2021).

In ogni caso, trattandosi di un termine fissato a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese la massima attenzione al riguardo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi

Il DM 11 novembre 2021 dà attuazione alla normativa e contiene le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione, verificatesi nel primo semestre 2021.

Più in particolare, esso si articola in due Allegati.

Nell’Allegato 1, è riportato l’elenco di 36 materiali, per i quali sono indicati i prezzi medi dell’anno 2020 e le variazioni superiori all’8% registrate nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020.

Nell’Allegato 2, è riportato il prezzo medio dei materiali da costruzione – già indicati nell’Allegato 1 – negli anni antecedenti al 2020, fino ad arrivare al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel primo semestre 2021.

Ciò premesso, le istanze di compensazione potranno essere presentate solo per i 36 materiali indicati in Tabella, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all’anno di presentazione dell’offerta.

Si segnala che le variazioni percentuali indicate nel Decreto, ai fini del calcolo delle compensazioni, andranno preventivamente epurate dell’alea di riferimento (8% in caso di offerte presentate del 2020 o 10% complessivo in caso di offerte di anni precedenti).

Infine, si segnala che è in corso di pubblicazione la circolare del Ministero delle Infrastrutture, che espliciterà le modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni. Ad oggi infatti permangono numerosi dubbi su come si debbano calcolare le compensazioni, dubbi che potranno essere chiariti solo da un intervento del Ministero

In allegato il testo del DM 23 novembre 2021 con gli allegati