Il Ddl di conversione del DL 32/2019 (cd. decreto Sblocca cantieri) – approvato dal Senato e dal 11 giugno 2019 all’esame della Camera (che dovrà approvare entro il 17 giugno 2019) – modifica l’art. 2477 c.c., come riscritto dall’art. 14 co. 13 della L. n. 183 del 12 novembre 2011.
In particolare, è previsto il raddoppio dei parametri attualmente indicati per l’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo (monocratico o collegiale), che scatterà allorché, per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media nell’esercizio: 20 unità.
Restano, invece, immutati gli altri parametri, che prevedono la nomina del revisore o dell’organo di controllo nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Del pari resta ferma la regola che fa cessare l’obbligo in questione di nomina dell’organo di controllo o del revisore quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Si tratta di un punto di equilibrio tra i parametri attuali, che sono probabilmente troppo bassi, e quello che è l’obiettivo della norma, ovvero utilizzare lo strumento dell’allerta per anticipare la crisi e cercare di salvare l’azienda.