Regime IVA: Costruzione in aree portuali

Regime IVA: Costruzione in aree portuali

Con la risposta interpello n. 95 del 25 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che si applica il regime di non imponibilità IVA per i servizi prestati nei porti riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72). 
Tra questi, si intendono inclusi i servizi di “rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente” (art. 3 co. 13 del DL 90/90).
Il regime di non imponibilità in argomento risulta applicabile anche:
– alla realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale ovvero all’esecuzione di adeguamenti tecnico-funzionali (ris. Agenzia delle Entrate 5.6.2008 n. 226);
– alle prestazioni di servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o mezzi di trasporto (R.M. 23 novembre 2000 n. 176), come nel caso dei servizi di carico escarico.