Responsabilità per il versamento delle ritenute negli appalti: la responsabilità non sussiste se i beni sono l’oggetto dell’appalto

Responsabilità per il versamento delle ritenute negli appalti: la responsabilità non sussiste se i beni sono l’oggetto dell’appalto

L’Agenzia delle Entrate con la risposta alla consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, ha precisato il concetto di “strumentalità” dei beni di proprietà del committente, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla responsabilità per il versamento delle ritenute negli appalti di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97.
In relazione al quesito, formulato nell’ambito di un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione di vecchi pannelli già installati presso un impianto fotovoltaico con altri pannelli acquistati dal committente stesso, l’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione dell’istante che riteneva di non dover applicare la disciplina introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 in quanto i beni forniti dal committente rappresentavano l’oggetto dell’appalto e, per tale ragione, non erano idonei ad integrare il requisito di “utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma” richiesto dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97.