L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1 del 12 febbraio 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla responsabilità per il versamento delle ritenute negli appalti e sub appalti.
In particolare è stato specificato che:
– l’opera o il servizio devono essere resi da un’impresa, pertanto sono esclusi dall’ambito applicativo i contratti stipulati con esercenti arti e professioni;
– il requisito economico del valore dell’opera o del servizio deve essere determinato prendendo in considerazione il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e applicando il meccanismo del pro rata temporis, in caso di contratti “a cavallo”;
– sono esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97 i contratti di somministrazione lavoro stipulati ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 81/2015 e, più in generale, i contratti che hanno ad oggetto la fornitura di manodopera posta in essere da soggetti espressamente autorizzati in base a leggi speciali;
– il prevalente utilizzo di manodopera viene determinato a seguito di un calcolo indicando al numeratore la retribuzione corrisposta ai lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore il prezzo complessivo dell’opera o del servizio o della somma di entrambi, in caso di contratti misti.
A seguito dei nuovi chiarimenti forniti l’ANCE sta provvedendo ad aggiornare il Dossier sulla materia.