Responsabilità per l’appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute: approvato lo schema del certificato di affidabilità fiscale

Responsabilità per l’appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute: approvato lo schema del certificato di affidabilità fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020, ha fornito lo schema del certificato richiesto per disapplicare la disciplina introdotta con l’art. 17-bisdel DLgs. 241/97, il quale sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di quattro mesi.
Con l’allegato B al provvedimento in analisi sono stati forniti chiarimenti in merito ai requisiti previsti dall’art. 17-bisco. 5 lett. a) e b) del DLgs. 241/97 per ottenere il rilascio del certificato che autorizza la disapplicazione dell’art. 17-bisdel DLgs. 241/97, precisando che tutti i requisiti devono sussistere l’ultimo giorno del mese oggetto di verifica.
Inoltre, viene chiarito che, in relazione al requisito indicato nell’art. 17-bis co. 5 lett. b), per determinare i “debiti non soddisfatti” si prendono in considerazione “esclusivamente i debiti riferiti alle imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi”.
Dall’analisi dello schema si rileva che, in caso di mancato rilascio del certificato, l’Agenzia delle Entrate comunica il requisito o i requisiti mancanti; questo permette all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice di comunicare eventuali errori riscontrati al fine di ottenere il rilascio del certificato.