In sede di conversione l’art. 4 del DL 124/2019, prevede dei limiti più stringenti in merito alle responsabilità del committente per le ritenute che devono essere versate dall’appaltatore e dal sub appaltatore.È possibile disapplicare la norma se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:- sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.In mancanza dei suddetti requisiti, l’art. 4 del DL 124/2019 imporrà il versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione, e un sistema di vigilanza sulle ritenute fiscali, con le connesse responsabilità.