L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 144 del 23 gennaio 2023, ha precisato che ai fini della disciplina prevista dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 sulla responsabilità del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute negli appalti, l’utilizzo da parte dell’appaltatore di beni strumentali concessi in comodato gratuito dal committente non fa venir meno la riconducibilità dei beni al committente. Inoltre, per l’applicazione dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97, la prestazione deve essere resa “presso le sedi di attività del committente” e tale requisito sussiste nel caso in cui l’appaltatore svolge l’attività presso un magazzino locato o concesso in comodato d’uso riconducibile al committente.