Reverse charge in edilizia: Dal 1° aprile 2025 rileva la Sezione F dell’ATECO 2025

Reverse charge in edilizia: Dal 1° aprile 2025 rileva la Sezione F dell’ATECO 2025

Nel corso di Telefisco 2026 l’AdE ha chiarito che il reverse charge previsto per i subappalti edili dall’art. 17, comma 6, lett. a), del DPR 633/1972 si applica solo se l’attività rientra nella Sezione F («Costruzioni») della classificazione ATECO vigente. È la linea già tracciata dalle CM 37/E/2006 e 14/E/2015. Per questo, dal 1° aprile 2025 il riferimento passa all’ATECO 2025. Le attività spostate fuori dalla Sezione F escono quindi dal meccanismo dell’inversione contabile. Un esempio è il restauro di edifici storici: era nel codice 41.20.00 dell’ATECO 2007 e ora è nel codice 91.30.01 della Sezione S. Per queste prestazioni l’IVA si paga con le regole ordinarie. La risposta non riguarda le prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici previste dalla lett. a-ter). Per queste ANCE ritiene che, in attesa di chiarimenti, si debba continuare a guardare al tipo di prestazione descritto nella CM 14/E/2015, qualunque sia il nuovo codice ATECO.