Reverse charge: Obbligo d’integrazione elettronica della fattura

Reverse charge: Obbligo d’integrazione elettronica della fattura

A seguito delle numerose segnalazioni pervenite ai nostri uffici sull’obbligo d’integrare le fatture in reverse charge mediante l’emissione di documenti in formato elettronico si precisa che gli adempimenti connessi alle fatture ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia possono ancora essere gestiti in modalità “analogica”. È stato, infatti, differito dal 1° gennaio al 1° luglio 2022, l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture estere ricevute, in via obbligatoria, mediante SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.

Occorre, inoltre, sottolineare come, in ambito “nazionale”, non sussiste nessun obbligo d’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute, relative ad acquisti soggetti al regime di inversione contabile interna, che può quindi ancora essere effettuata con annotazione dell’imposta sul documento cartaceo.

In merito, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate (FAQ 8.7.2021, pubblicata nella sezione di assistenza del portale “Fatture e Corrispettivi”), ha chiarito che il cessionario/committente che proceda secondo modalità tradizionali, non potrà “inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo” nei registri IVA precompilati.

Pertanto, chi vorrà utilizzare i documenti IVA precompilati, sarà, di fatto obbligato ad effettuare l’integrazione mediante trasmissione al SdI di un file XML con codice documento TD16.