Con riguardo a un rimborso annuale IVA da conto fiscale per il periodo d’imposta 2005, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12448 del 10 maggio 2019 ha sancito, quanto segue:
– i 60 giorni previsti dall’art. 78 co. 33 della L. 413/91 per l’erogazione del rimborso da parte dei concessionari della riscossione sono funzionali all’assolvimento dei controlli e delle verifiche dell’Amministrazione finanziaria, dunque, gli interessi a favore del soggetto passivo decorrono una volta trascorso tale lasso temporale;
– il predetto termine dilatorio stabilito dalla normativa nazionale appare ragionevole, pertanto, non risulta in contrasto con l’art. 183 della Direttiva (CE) n. 112 del 28 novembre 2006 come interpretato dalla giurisprudenza UE (cfr. Corte di Giustizia UE 28.2.2018 causa C-387/16 e Corte di Giustizia causa C-107/10 del 12 maggio 2011).