Riqualificazione cessione fabbricato da demolire: conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla riqualificazione di un fabbricato da demolire

Riqualificazione cessione fabbricato da demolire: conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla riqualificazione di un fabbricato da demolire

L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n.312 del 4 settembre 2020 ha affermato che la vendita, da parte di un soggetto non imprenditore, di un fabbricato con annessa area pertinenziale, a favore di una società operante nel settore dell’edilizia, che intende demolire e ricostruire, non configura ai fini dell’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, in materia di plusvalenze immobiliari, una cessione di terremo edificabile, bensì una cessione di fabbricato.
La risposta interpello si è, quindi, adeguata al nuovo orientamento accolto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E del 29 luglio 2020.