L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello 12.2.2019 n. 41, ha chiarito che l’atto mediante il quale nudo proprietario e usufruttuario risolvono consensualmente il contratto con cui avevano costituito un diritto di usufrutto a termine comporta un nuovo trasferimento del diritto. Di conseguenza, esso rientra nella categoria residuale prevista all’art. 28 co. 2 del DPR 131/86 in tema di risoluzione e va tassato per gli effetti che l’atto produce. Nel caso di specie, poiché la risoluzione consensuale del contratto produce un trasferimento del diritto reale, tale atto, in quanto avente ad oggetto un immobile strumentale per natura, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa (tanto se esente IVA, quanto se imponibile, per il principio di alternatività IVA-registro ex art. 40 del DPR 131/86) e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura del 3% e dell’1% (art. 1-bis della Tariffa, allegata al DLgs. 347/90).