A norma dell’art. 3- bis del DL 34/2019, inserito in sede di conversione del provvedimento ad opera della Legge n. 58 del 28 giugno 2019, la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non determina più conseguenze. Infatti:
– anche se la proroga non viene comunicata all’Agenzia, l’opzione per il regime sostitutivo resta valida ed operativa per la durata della proroga, purché il contribuente tenga un comportamento “coerente”;
– non trovano più applicazione le sanzioni di 50,00 o 100,00 euro per la mancata comunicazione.
La nuova norma sopprime, infatti, l’ultimo periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. n. 23 del 14 marzo 2011, abrogando la sanzione di 50,00 o 100,00 euro per la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.