Sicurezza – Misure idonee per la sicurezza dei lavori in quota – Interpello del Ministero del lavoro del n. 6 del 1° ottobre 2019

Sicurezza – Misure idonee per la sicurezza dei lavori in quota – Interpello del Ministero del lavoro del n. 6 del 1° ottobre 2019

Il Ministero del Lavoro con proprio interpello ha fornito chiarimenti in merito al possibile contrato tra l’art. 148 e 111 del Dlgs n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) sui lavori in quota. Nei lavori speciali riguardanti interventi sui lucernari, tetti, coperture e simili, l’articolo 148 del Testo unico, prescrive infatti che nel caso sia dubbia la resistenza di tali strutture, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. L’articolo 111 del Testo unico stabilisce, invece, che nei lavori in quota (con rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile) il datore di lavoro, nello scegliere le misure più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, deve tenere conto, tra l’altro, del criterio secondo cui le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto a quelle di protezione individuale. Le norme richiamate dall’interpello, secondo la Commissione, non sono dunque in contrasto tra loro ma è vero invece che essendo quella del citato articolo 148 di carattere speciale, in quanto si riferisce ad una attività puntualmente individuata e quindi più aderente al rischio specifico ad essa connesso, prevale certamente sulla misura di protezione collettiva riferita a possibili rischi di caduta dall’alto derivanti da una «generale» attività svolta in quota, lasciando poi al datore di lavoro di «scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure e confacenti alla natura dei lavori da eseguire».