L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38 del 3 luglio 2020 ha ribadito che il sismabonus acquisti spetta:
– a tutti gli acquirenti di nuove unità immobiliari a prescindere dal fatto che a seguito dei lavori il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente;
– agli acquirenti delle unità nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione di rischio sismico (pre e post intervento) non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma è presentata dall’impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile.