L’agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 688 dell’8 ottobre 2021 ha precisato che per poter beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, relativamente agli interventi avviati in zona sismica 2 e 3 prima del maggio 2019:
- l’asseverazione con cui il progettista attesta la riduzione delle classi di rischio sismico, può essere presentata al più tardi entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi;
- l’attestazione di conformità degli interventi con cui il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista non deve necessariamente essere depositata entro il rogito notarile.