Sismabonus acquisti: Attestazione di conformità degli interventi anche dopo il rogito

Sismabonus acquisti: Attestazione di conformità degli interventi anche dopo il rogito

L’agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 688 dell’8 ottobre 2021 ha precisato che per poter beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, relativamente agli interventi avviati in zona sismica 2 e 3 prima del maggio 2019:

  • l’asseverazione con cui il progettista attesta la riduzione delle classi di rischio sismico, può essere presentata al più tardi entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi;
  • l’attestazione di conformità degli interventi con cui il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista non deve necessariamente essere depositata entro il rogito notarile.