L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 281 del 27 agosto 2020, ha chiarito:
– che il “sismabonus acquisti” spetta agli acquirenti di unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° luglio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione di cui all’art. 3 del DM 58/2017 non è stata allegata alla richiesta del titolo abilitativo;
– che per l’acquisto dell’abitazione e della pertinenza con un unico atto opera un unico limite di spesa pari a 96.000 euro;
– che la detrazione spetta anche se l’acquirente ha aderito al regime forfetario, potendo egli optare, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.