L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 202 del 20 aprile 2022 ha precisato che, nel caso in cui l’immobile su cui sono eseguiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con criteri antisismici, venga concesso in leasing finanziario, il beneficiario del sismabonus acquisti (ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013) è l’utilizzatore dell’immobile e non la società di leasing, se il contratto di leasing ha tutti gli elementi per equiparare l’utilizzatore all’acquirente in proprietà.