La detrazione prevista per l’acquisto di case antisismiche dalle imprese ai sensi dell’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 spetta anche se l’unità immobiliare è acquisita mediante un contratto di permuta. L’analogia tra la disciplina della permuta (art. 1552 c.c.) e della vendita, peraltro sostenuta già nella circ. Agenzia delle Entrate n. 25 del 19 giugno 2012 con riguardo alle modalità di trasferimento della detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis co. 8 del TUIR, deve estendersi anche a tale fattispecie. In questo caso, la detrazione nella misura del 75% o dell’85% è determinata in base al prezzo delle unità immobiliari che risulta dal contratto di permuta.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni possono optare per la cessione del corrispondente credito:
• alle imprese che hanno effettuato gli interventi;
• ovvero ad altri soggetti privati.Fra gli “altri soggetti privati”, che l’Agenzia delle Entrate ritiene debbano avere un “collegamento” con l’intervento, non rientrano i parenti, nemmeno se in linea retta.