Sismabonus “acquisti”: l’immobile da ristrutturare deve essere dell’impresa di costruzioni

Sismabonus “acquisti”: l’immobile da ristrutturare deve essere dell’impresa di costruzioni

L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 213 del 14 luglio 2020 ha chiarito che il sismabonus “acquisti” spetta all’acquirente della singola unità immobiliare anche se la società che possiede l’immobile non esegue  direttamente i lavori di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio con i necessari lavori di miglioramento sismico, ma li commissiona ad un’altra impresa esecutrice. L’impresa appaltante, tuttavia, deve essere titolare del titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori e deve essere un’impresa astrattamente idonea ad eseguire detti interventi (ad esempio perché possiede un codice attività ATECO adeguato oppure è prevista espressamente dall’oggetto sociale l’esecuzione dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare);
In ogni caso, per fruire dell’agevolazione, l’intero edificio deve essere di proprietà dell’impresa che, direttamente o tramite appalto, esegue i lavori edili e che provvede ad alienare le unità immobiliari entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.