L’Agenzia delle Entrate con le risposte ad interpello nn.513 e 515 del 2 novembre 2020 ha precisato con riguardo al c.d. “sismabonus acquisti”:
– che le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2021;
– che l’atto di acquisto degli immobili deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2021;
– che il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro è unico e si riferisce all’abitazione ed alla sua pertinenza, anche se accatastati separatamente;
– che l’asseverazione di cui all’art. 3 del DM 58/2017 può essere presentata dall’impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile, per le vendite di immobili ubicati nelle zone sismiche 2 e 3, se il permesso di costruire o la scia sono stati richiesti prima del 1° maggio 2019.