L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 189/2024, ha esteso l’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis anche al Sismabonus ordinario (detrazione del 50%), fino ad oggi previsto solo per il Sismabonus maggiorato fino all’85% e il Superbonus (art. 2-ter, D.L. n. 11/2023).
Questo chiarimento riguarda l’omessa presentazione dell’allegato B, documento necessario per attestare l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico. Anche chi non ha depositato tale documento prima dell’inizio dei lavori potrà accedere alla remissione in bonis, purché la violazione non sia stata constatata o non siano avviati accertamenti, e la regolarizzazione avvenga entro la prima dichiarazione utile.