L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n.508 del 2 novembre 2020 ha precisato che il c.d. “sismabonus” spetta per tutti gli immobili dei titolari di reddito d’impresa dagli stessi posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione (siano essi immobili “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”), tuttavia non è possibile fruire della detrazione del 70% o dell’80% per gli interventi di miglioramento di una o due classi sismiche eseguiti su singole unità immobiliari, se l’asseverazione è presentata successivamente alla presentazione della SCIA o, se è richiesto il permesso di costruire, dopo l’inizio dei lavori.