L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 764 dell’8 novembre 2021, ha chiarito che il sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013, compreso il superbonus del 110%, compete per le spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio da zona sismica 4 ad una zona sismica agevolata (zona 1,2 o 3), purché l’asseverazione “preventiva” sia presentata prima della fruizione della detrazione fiscale:
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene detratta la prima rata;
- o in alternativa prima dell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti.