L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 223/2024, ha chiarito che le somme versate dalla stazione appaltante all’impresa appaltatrice, a titolo di risarcimento per l’illegittima sospensione dei lavori, non sono soggette a IVA. Nel caso specifico, il risarcimento è stato concordato tramite una scrittura privata di natura transattiva per chiudere una controversia derivante dalla sospensione di lavori di ristrutturazione su una struttura ospedaliera.
La natura risarcitoria della somma è confermata dall’art. 15, comma 1, n. 1) del D.P.R. 633/1972, che esclude dall’IVA le somme dovute per penalità o inadempienze. Inoltre, l’imposta di registro si applica con aliquota del 3% come stabilito dall’art. 29 del D.P.R. 131/1986 e dal punto 9 della Tariffa allegata.