Con il principio di diritto n. 4 del 15 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di fusioni o scissioni, i crediti d’imposta derivanti da opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 (relativi a interventi edilizi) si trasferiscono automaticamente al soggetto risultante o beneficiario. Questo avviene senza necessità di ulteriori formalizzazioni o comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, in virtù dei principi generali contenuti negli artt. 172 e 173 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).
Per utilizzare tali crediti in compensazione tramite modello F24, è necessario specificare:
- Primo codice fiscale: quello della società beneficiaria/incorporante;
- Secondo codice fiscale: quello della società originaria (scissa o incorporata), con il codice identificativo “62”.
Per compensare altri crediti fiscali, è richiesto un modello F24 distinto.