La Commissione Tributaria di I grado di Pavia, con la sentenza n. 434/2024, ha stabilito che l’annullamento della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è impugnabile.
Nel caso in esame, un contribuente incapiente, che aveva concordato lo sconto totale in fattura per interventi edilizi agevolabili, si è visto annullare l’opzione dall’Agenzia delle Entrate, con il blocco del credito per il fornitore e gravi ripercussioni economiche.
I giudici hanno chiarito che tale annullamento, di fatto un diniego dell’agevolazione, è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/92. Inoltre, il provvedimento deve essere sempre motivato per garantire la tutela del contribuente, come previsto dall’art. 24 della Costituzione.