La Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 956-1242/2021 ha specificato che ai fini del superbonus al 110% gli interventi di coibentazione dei tetti degli edifici, rientrano tra gli interventi “trainanti” d’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.
Secondo l’Agenzia, tuttavia, ai fini del computo della superficie disperdente lorda non rientrerebbe la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.