L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 572del 9 dicembre 2020 da conferma di quanto indicato nella precedente circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 chiarendo che:
– se l’edificio condominiale è “a prevalente destinazione residenziale”, è possibile ammettere al superbonus al 110% tutti i proprietari e i detentori di unità immobiliari che sostengano spese per gli interventi sulle parti comuni (siano essi persone fisiche o imprese);
– se l’edificio non è “a prevalente destinazione residenziale”, è possibile ammettere al superbonus al 110% solo i proprietari e i detentori di unità immobiliari residenziali che sostengano le spese per gli interventi sulle parti comuni.