L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 806 dell’11 dicembre 2021 ha ribadito che ai fini del superbonus, relativamente a interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici:
- l’ammontare massimo di spesa agevolabile è determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, tenendo conto anche delle pertinenze;
- non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi che potranno beneficiare del superbonus calcolato su un distinto limite di spesa;
- nel caso in cui vengano eseguiti dal medesimo contribuente, nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sulla propria abitazione e relative pertinenze, la detrazione spetta con limiti di spesa differenziati, riferiti all’abitazione e all’edificio nel suo complesso.