L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 517 del 27 luglio 2021, ha chiarito che una cooperativa sociale (ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10 co. 8 del DLgs. 460/97) di produzione di lavoro che rientra tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’art. 11 del DPR 601/73, non può beneficiare del superbonus, né può esercitare l’opzione di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
L’agevolazione fiscale nella misura del 110%, tuttavia, spetta se la cooperativa percepisce redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.