L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 795 del 30 novembre 2021, ha precisato che gli IACP possono fruire del superbonus anche per i costi relativi al proprio personale nell’ambito della progettazione, della verifica e validazione dei progetti, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo dei lavori, sempre che tali costi siano documentati o almeno rilevati nella contabilità interna degli istituti. Per l’Amministrazione finanziari, inoltre, gli IACP possono beneficiare del superbonus al 110% anche per i costi che tali enti sostengono come stazione appaltante (ad esempio, i costi relativi all’indizione e all’espletamento della gara di appalto, i costi delle commissioni e dei seggi di gara, nonché i costi di pubblicazione di bandi ed avvisi), perché tali costi sarebbero immediatamente e necessariamente correlati con gli interventi che consentono di beneficiare della detrazione (dato che sono obbligatori e prodromici per la realizzazione degli interventi stessi).